Art. 2.
(Valutazione delle rimanenze per le attività di vendita al dettaglio del settore moda).

      1. Al fine della valutazione delle rimanenze di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

 

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n. 917, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d'imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:

          a) per il primo anno, 100 per cento del costo;

          b) per il secondo anno, 70 per cento del costo;

          c) per il terzo anno, 50 per cento del costo;

          d) per il quarto anno, 30 per cento del costo;

          e) per il quinto anno, 10 per cento del costo;

          f) dal sesto anno valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell'avvenuta svalutazione o della eliminazione dei beni.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, al Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2006.